Come previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021, a far corso da lunedì 15 marzo e per due settimane si applicheranno anche all'interno del Comune di Comacchio, vista l'evoluzione pandemica, le disposizioni del capo V del DPCM 2 marzo 2021 previste per le zone rosse.
Per quanto afferisce le attività commerciali, in particolare, si osserveranno le previsioni di cui all'art. 45 del DPCM, che si riporta integralmente in calce. Preme evidenziare che i mercati rimarranno chiusi salvo che per le attività di vendita di prodotti alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, rispetto alle quali verranno garantite dall'Amministrazione le misure precauzionali già in essere.
Art. 45
Attivita' commerciali
1. Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.
2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.