In ottemperanza agli obblighi sanciti dall’art. 1, comma 125-bis, Legge 4 agosto 2017 n. 124, diamo trasparenza e visibilità alle  sovvenzioni, sussidi , vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura , non aventi carattere generale, ricevuti da ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA negli anni solari 2018, 2019  e 2020 che vengono elencati  nelle seguenti tabelle:  

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FERRARA E PROVNCIA

PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE ANNO 2018

PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE ANNO 2019

PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE ANNO 2020

PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE ANNO 2021

 

A seguire pubblichiamo l’elenco della aziende associate ad  ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA che hanno deciso di ottemperare al medesimo obbligo scegliendo di pubblicare le suddette informazioni attraverso il nostro sito istituzionale

IMPRESE ASSOCIATE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASCOM FERRARA E PROVINCIA

PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE ANNO 2019

PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE ANNO 2020

PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE ANNO 2021

PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE ANNO 2022

PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE ANNO 2023

 

 Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione

 Il disposto della Legge L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro.

Si ricordano di seguito i principali obblighi previsti dalla normativa in esame.

SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE

Sono chiamati al rispetto del suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, e pertanto:
Società di capitali (Spa, Srl, Sapa)
• Società di persone (Snc, Sas)
• Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, in regime de minimi, regime forfettario);
Società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
• Stato;
• Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
• Istituzioni universitarie;
• Istituti autonomi case popolari;
• Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
• Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
• Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
• Agenzie fiscali;
• Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.
Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

DOVE SI PUBBLICIZZANO GLI AIUTI, SOVVENZIONI O CONTIBUTI

  • Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria( esempio società di capitali),  l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa;
  • Per i soggetti diversi dalle società di capitali, l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono

 

Il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo relativamente al periodo compreso tra il 1°gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 31 dicembre 2021

 INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
• Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
Data di incasso;
• Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

REGIME SANZIONATORIO

Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2022, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
• la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 Euro”;
• la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

COLORO CHE NON HANNO UN PROPRIO SITO INTERNET  possono provvedere attraverso Ascom Confcommercio  Ferrara, che mette a disposizione dei soci una sezione del proprio sito dove pubblicare i contributi ricevuti.

Per informazioni si prega di contattare i seguenti recapiti: 

UFFICIO CREDITO

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tel. 0532/234269

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