TRATTO DAL SITO DELLA CONFCOMMERCIO NAZIONALE
Si anticipa, con riserva di fornire eventuali approfondimenti in successive comunicazioni, il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – recante ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale.
Le disposizioni del decreto – che producono effetto dalla data di domani (23 marzo) fino al 3 aprile prossimo – si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo (sulle quali si è riferito rispettivamente con nota dell’11 marzo e del 20 marzo), i cui termini, già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Nel rinviare alla lettura del decreto – e relativo allegato - per il dettaglio si evidenzia quanto segue.
Vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 - che potrà essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze - e salvo quanto disposto nello stesso decreto in esame.
Nell’ambito delle attività indicate nell’allegato sono presenti, tra le altre, anche le attività contabili (cod. Ateco 69), e le attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali (cod. Ateco 94). Le nostre attività, laddove rientranti nei suddetti codici e negli altri dettagliati nel citato allegato, possono pertanto proseguire, non essendovi obbligo di sospensione.
Rimangono, comunque, ferme, per tutte le attività non sospese, le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 - lettere da a) ad e) - del DPCM 11 marzo 2020, per cui si raccomanda, tra l’altro, che sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Le imprese le cui attività non sono sospese sono altresì tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali.
Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo u.s. (e relativi allegati, da leggersi in combinato disposto con le disposizioni dei DPCM 8 e 9 marzo, laddove non incompatibili) e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo scorso.
Le attività produttive che sono sospese possono, comunque, proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Le attività professionali non sono sospese.
Sono, comunque, consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura di cui all’art. 101 codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogata a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali sopra citati, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere la predetta attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino alla adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino alla adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. Non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della Provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
È fatto, infine, divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Viene, pertanto, soppressa la disposizione del DPCM 8 marzo che prevedeva la possibilità di spostamenti volti al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.