dunque è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito che con la definizione “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte.
Vengono dunque inclusi, a titolo esemplificativo, anche i trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento: non solo, quindi, il soggetto che effettua il trasferimento di  denaro, ma anche quello che lo riceve. Il trasferimento di denaro contante superiore alla soglia sopra indicata, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori al limite, che appaiono artificiosamente frazionati.
Da notare infine che sono previste sanzioni salate per i trasgressori che possono assommare a diverse migliaia di euro a secondo del'importo di contante utilizzato oltre il tetto consentito. Dal 1° gennaio 2022 poi il limite del contante si abbasserà ulteriormente a mille euro. 
Per info od approfondimenti fai pure riferimento alla sede centrale in Ferrara od alle rispettive delegazioni territoriali (0532.234211)

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