Per quanto afferisce le attività commerciali, in particolare, si osserveranno le previsioni di cui all'art. 45 del DPCM, che si riporta integralmente in calce. Preme evidenziare che i mercati rimarranno chiusi salvo che per le attività di vendita di prodotti alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, rispetto alle quali verranno garantite dall'Amministrazione le misure precauzionali già in essere.

Art. 45
Attivita' commerciali

1. Sono  sospese  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.
2. Sono chiusi,  indipendentemente  dalla  tipologia  di  attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla  vendita  di  soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Restano  aperte  le  edicole,  i  tabaccai,  le  farmacie  e  le parafarmacie.

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