Gent.mi Associati,


     di seguito, copia della comunicazione a cura di F.I.D.A. Confcommercio, relativamente all'entrata in vigore delle sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili


           Approfitto, altresì, dell'occasione per augurarVi un buon ferragosto.


           Cordiali saluti.


        Il Direttore Generale
              Davide Urban


    Il Senato ha definitivamente convertito in legge il decreto-legge sulla "competitività" (n. 91/2014), nel quale, durante l'iter parlamentare, è stato introdotto un emendamento che, all'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 2/2012, recante "Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci", hasoppresso le parole "A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2".

    Con la soppressione del riferimento all'emanazione dei decreti attuativi, di fatto le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili decorreranno dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge, che avverrà nei prossimi giorni.

    Ricordo che il Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 marzo 2013 ("Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci" consente la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci rientranti in una delle seguenti categorie (tra parentesi la dicitura che deve essere obbligatoriamente riportata sul sacchetto):

·       sacchi monouso, biodegradabilì e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 ("Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici);

·         sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui al primo punto che abbiano maniglia esterna con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30% ("Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare");

·         sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui al primo punto che abbiano maniglia interna con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30% ("Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare").

    È altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

    La violazione delle disposizioni concernenti la commercializzazione dei sacchetti di plastica è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchetti ovvero un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

    Cordiali  saluti.

Roberto Marta
Segretario Nazionale F.I.D.A. Confcommercio

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