soggette al pagamento dell’imposta cartelli, adesivi, areografie, messaggi pubblicitari o promozionali, non riportanti esclusivamente la ragione sociale della ditta, apposti su veicoli aziendali,

se di dimensioni superiori al mezzo metro quadrato ciascuno o se in numero superiore a due.

 

 

L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi

, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono se di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

 

Si fa presente inoltre che sono soggette a

 

comunicazione preventiva e al pagamento della tassa sulla pubblicità anche locandine, avvisi, ecc. distribuiti presso locali pubblici e tutte le operazioni di volantinaggio porta a porta.

E’ vietato distribuire pubblicità commerciali lungo la via come pure è vietato lasciare volantini sugli automezzi (es. tergicristalli).

Torna su